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Elba Oggi
Settimanale di attualitą e cultura dell'Isola d'Elba
Direzione, Redazione e Amministrazione: info@elbaoggi.it
Registrazione Tribunale di Livorno n° 682 del 26 Febbraio 2001
Direttore Responsabile: Francesco Oriolo |
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Arrivano le Ordinanze balneari dei Comuni. Ecco quella di Capoliveri
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Come dicevamo nel nostro precedente numero, da quest’anno, alle tradizionali ordinanze delle Capitanerie di Porto sulla fruizione delle spiagge si aggiungono, in Toscana quelle dei Comuni, ai quali la nostra Regione ha demandato le competenze sul Demanio marittimo. Per quanto riguarda l’Elba, alla ordinanza della Capitaneria, emanata nei giorni scorsi e da noi pubblicata, si aggiunge ora quella del Comune di Capoliveri, tra quelli all’Elba con il maggior sviluppo costiero e con le spiagge tra le più belle ed importanti. Pubblichiamo di seguito l’Ordinanza in questione.
Comune di Capoliveri
Isola d'Elba
Ordinanza n. 135
IL SINDACO
Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Capoliveri, escluse le aree inserite nel D.P.C.M. del 21.12.95, sia per finalità igienico sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio Marittimo;
Visti gli articoli, 30, 45 bis, 68, 1161, 1164, 1174, del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo regolamento di esecuzione;
Viste le Circolari serie 1 n. 10, 12, 22, rispettivamente in data 7.5.1994, 20.5.1994 e 10.4.1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti;
Vista la Legge 25.08.1991 n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del Settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";
Vista l’ordinanza 85/99 in data 25.06.99 della Capitaneria di Porto di Portoferraio;
Vista l’ordinanza 40/01 in data 08.06.01 della Capitaneria di Porto di Portoferraio;
Visto il decreto del Ministero del Turismo e dello spettacolo in data 16.10.1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;
Vista la legge regionale 23.03.2000 n. 42, T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo;
Vista la Legge 4.12.1993 n. 494 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5.10.93 n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
Vista la Legge 5.02.1992, n. 104 relativa all'assistenza all'integrazione e al diritti delle persone disabili;
Visto il Decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 di attuazione Direttive CEE sui rifiuti;
Vista la L. 15.3.97, n. 59
Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114;
Vista la legge regionale 3.03.1999 n. 9, norme in materia di commercio su aree pubbliche;
Vista la Legge 152/99 e successive modifiche ed integrazioni "Tutela delle acque dal l'inquinamento";
Visto il Decreto della Giunta Regionale Toscana n° 6971 del 6.12.2000 pervenuto in data 12.2.2001 (prot. 4212), che individua le zone idonee alla balneazione per la stagione balneare 2001, secondo quanto previsto dall' art. 4, punto b) del D.P.R. 470/82;
Visto che nello stesso decreto si individuano le zone non idonee temporaneamente nonché le zone permanentemente non idonee alla balneazione;
Visto il D.P.R. n° 470 del 8 giugno 1982 modificato dalla Legge 29.12.2000 n. 422;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo 31.marzo 1998, n. 112 e la Legge Regionale 1dicembre 1998 n. 88;
Visto il D.P.C.M. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;
RENDE NOTO
Che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle Attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo di Portoferraio sono state emanate dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio con ordinanza 40/01 in data 08.06.01.
ORDINA
Articolo 1
Disposizioni Generali
La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre.
L'attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre.
Art. 2
Divieto di balneazione
La balneazione è vietata
a)nelle zone del territorio comunale adibite a:
- transito e sosta del naviglio,,
- corridoi di atterraggio opportunamente segnalati
Art. 3
Prescrizioni sull'uso delle spiagge
Sulle spiagge del litorale del comune di Capoliveri E' VIETATO:
1) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione Comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.
2) Lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare. E’ fatta eccezione per quelle destinate alla locazione, o alle operazioni di assistenza e salvataggio da parte di ditte autorizzate.
3) Lasciare oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate.
4) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri 5 (o frazione in relazione alla profondità della spiaggia)dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Detto divieto si estende anche agli arenili in concessione, appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari.
5) Campeggiare
6) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti.
7) Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.
Condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione, per la sola verifica dei brevetti, i cani da salvataggio al guinzaglio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare. Con successiva ordinanza saranno individuate quelle aree attrezzate agli animali domestici ove non troverà applicazione tale divieto.
Assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi allo stabilimento o complesso balneare ed attraverso l’area in concessione, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o, comunque, il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi ,, se non previo pagamento delle tariffe previste
10) Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica.
11) Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc ... ), organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.
12) Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
13) Distendere o tinteggiare reti.
14) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
15) Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato al bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.
Art. 4
Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari
Disciplina Generale degli arenili
Le strutture balneari sono aperte al pubblico almeno dalle ore 09.00 alle ore 19.00 , fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura dei servizi commerciali accessori fino all'orario consentito dalle normative vigenti.
I concessionari o gestori di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza.
Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. 1 materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti.
Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Ove possibile, a titolo indicativo, le distanze tra i paletti degli ombrelloni devono essere di metri 3 tra le file e metri 2,50 tra ombrelloni della stessa fila.
Le zone concesse possono essere recintate - fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia - con sistema di paletti a giorno (paletti in legno e cima festonata) di altezza non superiore a metri 1,30, che non impedisca, in ogni caso la visuale del mare.
Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.
Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.
Oltre a quanto previsto nel precedente punto, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità.
Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine e comunque in numero non inferiore a due.
I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.
E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
A parziale deroga del disposto dell'articolo 3 l'eventuale posizionamento di campi di pallanuoto, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate ed ove non vi sia occupazione permanente degli specchi acquei, può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
Con le stesse formalità indicate al punto precedente possono essere posizionate, in ore diurne, piattaforme galleggianti prendisole.
Art. 5
Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime
La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e nella legge regionale 3 marzo 1999 n. 9. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante.
L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione comunale per l'esercizio di tale attività e di nulla osta dell’Autorità marittima.
L’accesso alle aree demaniali marittime di giurisdizione per l’esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire:
- esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
esclusivamente a piedi e senza ausilio di mezzi sia meccanici che manuali quali, a solo titolo esemplicativo: bancarelle mobili, carretti ect.;
senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quite pubblica;
nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica.
Sono escluse dall’accesso:
le aree demaniali marittime in concessione a terzi;
le aree demaniali marittime su cui è vietato l’esercizio dell’attività commerciale come definite e individuate nei Piani comunali per l’esercizio del commercio" adottati dalle competenti Amministrazioni comunali ain sensi dell’art..9 della legge regionale 3 marzo 199, n.9;
gli ambiti dunali.
Per l'esercizio del commercio itinerante su aree demaniali di prodotti del settore alimentare, è indispensabile allegare alla comunicazione di cui sopra una autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari.
ART. 6
Disposizioni finali
La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori, in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.
E' fatto l'obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 del Codice della Navigazione.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi dell’ art. 1164, del Codice della Navigazione ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.
La presente Ordinanza che entra in vigore il 19/06/2001 sarà pubblicata agli Albi del Comune e della Capitaneria di Porto di Portoferraio ed a mezzo stampa e ne sarà data comunicazione al Ministero della Sanità, al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Toscana Dip. Politiche Territoriali e Ambientali, all'A.R.P.A.T. di Livorno, all'A. S. L. n. 6, al Comando di Polizia Municipale.
Capoliveri, li 19/06/2001
Il Sindaco Barbetti Dott. Ruggero |
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